05 luglio 2019 – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
“La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura – psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico,
la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua” (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581)……….. Quanto alla questione del “concorso colposo” dei lavoratori, che avrebbero essi stessi richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, a parte l’aspetto di inammissibilità sul censurato profilo probatorio, per la mancata doverosa riproduzione dei capitoli di prova in questione, che non consente in sede di legittimità di valutare la correttezza dell’operato dei giudici di merito (Cass. 19.3.2007 n. 6440; Cass. 24.5.2006 n. 12362), deve rilevarsi che, in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295)”
Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 12538 del 10 Maggio 2019.
La responsabilità del datore di lavoro evidentemente discende da una norma di rango costituzionale, l’art. 36, oltre che dall’art. 2087 c.c. per cui il datore di lavoro è in dovere di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, nel mentre la volontà di quest’ultimo di svolgere attività lavorativa oltre l’orario di lavoro ordinario non si può collegare causalmente all’evento dannoso, sicché la maggiore esposizione a rischio non è di per se idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (vedere il principio enunciato dalla Cass. Civ. con sentenza n. 1295/2017: “Non può essere addossata alcuna corresponsabilità per i danni riportati in un sinistro stradale a chi abbia accettato di farsi trasportare da un conducente in stato di ubriachezza, risultato peraltro esente da colpa nella determinazione del sinistro stesso”).
A buon intenditore poche parole.