a cura avv. Stefano Massimiliano Ghio
Con Sentenza n. 26/2022 il Tribunale di Fermo ha condannato l’INPS al riconoscimento dell’anticipo pensionistico per APE sociale, previsto dall’art. 1 comma 179 della l. n. 232/2016, e ciò anche nel caso in cui il lavoratore veniva licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
È la seconda sentenza di merito (dopo quella del Tribunale della Spezia del 06/11/2020) con la quale viene affrontato il tema.
La normativa prevede che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria al compimento del requisito anagrafico dei sessantatré anni, beneficiano di un’indennità se si trovino in uno stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966 o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La questione interpretativa riguardava appunto l’uso del termine licenziamento da parte del legislatore e se in questo termine era da includere o meno la cessazione del rapporto di lavoro per non superamento del periodo di prova.
Il Tribunale di Fermo accogliendo la tesi del ricorrente ha precisato che “… va da sé che all’interno della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento va ricompresa anche l’ipotesi di recesso datoriale nel corso del periodo di prova, trattandosi di estromissione dal rapporto di lavoro per mera volontà datoriale, del tutto sovrapponibile ad un licenziamento. Va a tal proposito osservato che all’interno della locuzione licenziamento vanno ricomprese tutte le eventualità di cessazione del rapporto di lavoro per volontà datoriale diverse, dunque, dall’ipotesi di dimissioni del lavoratore che costituiscono l’antitesi del licenziamento…”
Viene quindi colta del Tribunale di Fermo la interpretazione secondo la quale il legislatore ha usato l’espressione licenziamento in antitesi alle dimissioni e vi abbia ricompreso ogni evenienza negativa sul rapporto di lavoro non rapportabile ad iniziativa del lavoratore, in coerenza con le finalità assistenziali e di sostegno a contingenze negative da difficolta occupazionali dell’istituto in esame.