Le Banche non possono pretendere che tutti gli eredi si presentino insieme presso i suoi sportelli per firmare congiuntamente lo svincolo dei vari rapporti – Avv. Amedeo Mazzocconi
Da qualche anno a questa parte, molto più frequentemente che in passato, all’apertura di una successione, e nel caso l’attivo ereditario sia anche soltanto in parte costituito da un saldo attivo di conti correnti od altri rapporti bancari attivi, molte banche adottano un comportamento non del tutto corretto e coerente con le previsioni normative vigenti.All’apertura della successione, e nel caso nell’attivo ereditario sia ricompresi il saldo attivo di conti correnti od altri rapporti bancari,
occorrerà consegnare alla banca, od alle banche in caso di pluralità di rapporti, un certificato di morte; alla presentazione di tale documento la banca provvederà a bloccare l’utilizzo del rapporto bancario attivo intestato al de cuius, consegnando ai chiamati all’eredità una dichiarazione contenente l’elencazione di tutti i rapporti bancari, con specificato il saldo attivo di tali rapporti.La predetta dichiarazione della banca dovrà essere utilizzata dagli eredi per la compilazione della denuncia di successione, che va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall’apertura della successione, alla quale la dichiarazione della banca va allegata e nella quale i rapporti bancari attivi vanno elencati.Alla denuncia di successione viene generalmente riconosciuta una valenza meramente fiscale; essa va presentata quando nell’attivo ereditario sono ricompresi immobili, o comunque quando vi siano beni mobili, come rapporti bancari attivi, di valore superiore ad €100.000,00, o quando comunque gli eredi non siano la moglie od i figli del de cuius. Si deve segnalare in proposito che, quando nell’attivo ereditario non vi sono immobili od altri diritti reali immobiliari, la denuncia di successione non sarebbe necessaria, quando l’attivo ereditario, costituito magari soltanto da rapporti bancari attivi, non superi un milione di euro per ogni erede, quando eredi sono soltanto il coniuge ed i figli, o euro centomila per ogni erede, quando eredi sono fratelli e sorelle del de cuius. Una volta presentata, una copia della denuncia di successione viene restituita agli eredi dall’Ufficio del Registro, con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, ed unitamente al modello 240, nel quale é riportato l’elenco dei rapporti bancari attivi dichiarati, oltre all’elenco analitico degli eredi, con le rispettive quote di ognuno di loro. A questo punto gli eredi dovrebbero consegnare alla banca, presso cui é costituito il rapporto attivo entrato in successione, copia delle denuncia di successione, unitamente al modello 240; le banche richiedono anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, od addirittura un atto notorio, in cui si indicano i nomi degli eredi e la loro capacità di agire, l’assenza di testamenti, ed altre notizie, informazioni tutte che comunque risultano dalla denuncia di successione. Dopo di ciò la banca dovrebbe mettere a disposizione di ogni erede la quota-parte dell’attivo ereditario corrispondente alla sua quota, avendo a disposizione tutte le informazioni utili a sapere chi sono gli eredi e le loro specifiche quote. In realtà la maggior parte delle banche (non tutte quindi) pretende che gli eredi si presentino tutti insieme in banca per autorizzare congiuntamente la chiusura del conto del de cuius, la chiusura di eventuali investimenti (fondi o azioni) e l’emissione di un assegno circolare unico agli eredi, che poi va cambiato, con l’emissione ad ognuno di essi di un assegno circolare dell’importo corrispondente alla percentuale della sua quota ereditaria. E quest’ultima pretesa della banca, che appare indebita e non in linea con le previsioni normative, dal momento che l’unico obbligo che dovrebbe assolvere la banca é quello di verificare l’avvenuta presentazione della denuncia di successione, quando ciò é obbligatorio, e che in tale denuncia siano stati indicati tutti i rapporti attivi con essa in essere. Non può pretendere la banca che tutti gli eredi si presentino insieme presso i suoi sportelli per firmare congiuntamente lo svincolo dei vari rapporti, anche perché ciò non é sempre possibile, e non si può pretendere dagli eredi un comportamento impossibile. Si pensi al caso, non infrequente, che gli eredi siano in lite tra di loro o che qualcuno di essi viva altrove, magari addirittura in altri continenti. La posizione delle banche in qualche caso é stata negativamente influenza da una erronea interpretazione di alcune pronunce giurisprudenziali (vedasi, tra le altre, Cass. Sez. Un. 24567/2007). In tale pronuncia si esclude l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nell’azione per il pagamento delle somme entrate in successione, ribadendo che anche i crediti del de cuius cadono nella comunione ereditaria. Una analisi corretta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella predetta sentenza 24657/2007, consente di accorgersi “che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa soltanto quando avvenga nell’interesse della comunione” (Cassazione Ordinanza 27417/2017). In considerazione di ciò ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro-quota, senza che la parte debitrice, che nel caso di cui discutiamo é la banca, possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo i contrasti tra gli stessi trovare una adeguata soluzione nell’eventuale giudizio di divisione. Gli eredi che si trovano nelle condizioni sopra descritte, potranno dunque ottenere una adeguata pronuncia giudiziaria favorevole, che costringa le banche non adempienti a mettere a loro disposizione la quota parte ad essi spettanti dell’attivo dei conti correnti o degli altri rapporti caduti in successione.




