Le novità introdotte in ambito condominiale dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104,15 Ottobre 2020 – Avv. Stefania Corvaro
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto agosto, contiene importanti novità, tra queste si segnala la possibilità di fare assemblee condominiali in videoconferenza e l’approvazione del Superbonus 100% con maggioranza semplice.
L’art. 63 del Dl 104/2020, nella legge di conversione, prevede che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.”
In tal caso, il verbale sarà redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e verrà “ trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”; quindi nell’ avviso di partecipazione l’amministratore dovrà indicare la piattaforma elettronica dove si terra la riunione e l’orario di collegamento.
In sostanza la norma prevede che, le riunioni condominiali possono svolgersi in videoconferenza in due casi: se il regolamento condominiale lo prevede o, in alternativa, se vi è il previo consenso dei condomini.
Di certo un valido regolamento che stabilisca le riunioni in teleassemblea dovrebbe disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione di tutti i condomini, lasciando agli stessi la possibilità di scegliere se partecipare fisicamente, per delega o tramite connessione da remoto, consentendo anche a chi non può essere fisicamente presente alla riunione di potervi partecipare, in modo da poter deliberare anche sulle quelle questioni che richiedono elevati quorum deliberativi.
Un’altra importantissima novità presente nella legge di conversione, attiene al quorum deliberativo previsto per le decisioni relative al Superbonus 110% e agli altri interventi indicati nel Decreto Rilancio.
La normativa prevede che le deliberazioni dell’assemblea su tali interventi sono “valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
In sostanza, per rendere più agevole l’approvazione del Superbonus, la legge ha abbassato il quorum deliberativo portandolo alla maggioranza semplice, altrimenti per deliberare sarebbe stato necessario raggiungere la maggioranza di due terzi, sia dei partecipanti sia del valore complessivo.