L’applicabilità dell’art. 2051 per danni cagionati da animali selvatici su strade statali – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
La questione viene risolta da una recentissima sentenza della Cassazione del giugno 2020. Il fatto vedeva un motociclista percorrere una strada statale il quale
dovendo evitare un cane randagio che aveva attraversato la strada, perdeva il controllo della moto cadendo a terra. Il motociclista subiva gravi danni e per questo chiamava in giudizio il proprietario della strada per vedersi riconoscere il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità del custode).
La Cassazione con sentenza n. 12112 del 22/06/2020 escludeva l’applicabilità al caso dell’art. 2051 c.c. in quanto “la configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.” In particolare la Cassazione confermava suoi precedenti giurisprudenziali per cui è impossibile configurare un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici.
Occorre comunque ricordare che tale affermazione di principio non trova applicazione per le sedi autostradali. In tale caso i gestori sono onerati di tenere al riparo la sede stradale dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti essendo tali sedi viarie destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. In argomento la Cass. civ., Sez. III, n. 11785 del 12/05/2017, affermava “con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti”.