Avv. Sara Mazzocconi- 3 gennaio 2019.
La Legge 54/2006 ha individuato l’affidamento condiviso dei figli, nelle separazioni e nei divorzi, come regime ordinario; pertanto, l’affidamento esclusivo, cioè ad un solo genitore, è senz’altro diventato l’eccezione, che però non viene scelta così di rado come si potrebbe pensare.
Del resto, se l’articolo 337-ter del Codice civile chiede al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori per tutelare il diritto alla bigenitorialità (Cassazione 9764/2019), l’articolo 337-quater apre alla deroga quando l’affidamento condiviso sia ritenuto pregiudizievole per il benessere dei figli (Tribunale di Catanzaro 443/2019).
A entrare nei dettagli e chiarire quando è opportuno discostarsi dalla regola generale sono le pronunce dei giudici.
In base all’articolo 337-quater, il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori. In quest’ultimi casi, l’esercizio della responsabilità viene trasferito in capo a un solo genitore, mentre sono lasciate al comune accordo solo le decisioni più rilevanti per i minori, relative a educazione, istruzione, salute, scelta della residenza abituale.
Le ragioni che giustificano l’affidamento esclusivo vanno dalla mancata cooperazione, ai progetti stilati per ripristinare la serenità familiare (Cassazione, 3206/2019), al disturbo borderline del genitore inadeguato (Tribunale di Roma, 2 gennaio 2017) che non accetti incontri protetti con i figli (Tribunale di Velletri, 74/2018).
Si propende per l’esclusivo anche a fronte del riscontrato disinteresse affettivo (Cassazione, 28244/2019) o economico nei confronti delle esigenze del minore (Tribunale di Roma, 17 marzo 2017).
I giudici hanno deciso l’affidamento esclusivo anche per “punire” il genitore manipolatore che – nell’intento di boicottare il rapporto del figlio con l’altro genitore – sporga contro di lui false accuse di abusi sessuali sul minore (Cassazione, 19152/2019).
Circa il contrasto tra gli ex, è una circostanza di per sé insufficiente a precludere l’affidamento condiviso; ma l’affidamento esclusivo è preferito se il contrasto sconfina in un disagio intollerabile e pericoloso per l’equilibrio dei figli (Cassazione, 6535/2019).
A partire dall’articolo 337-quater del Codice civile, la giurisprudenza ha elaborato anche la figura estrema dell’affidamento super esclusivo, in cui si attribuisce a un unico genitore non solo la responsabilità e il collocamento dei figli, ma anche il potere di assumere da solo le decisioni di maggior importanza.
Si tratta di una scelta che il giudice fa quando l’altro genitore si macchia di gravi comportamenti: contegno ostativo all’avvio di progetti di aiuto alla famiglia (Tribunale di Roma, 15 luglio 2018), profonda instabilità e alto grado di impulsività tali da causare paralisi decisionale nella gestione dei figli (Tribunale di Roma, 19986/2018) o totale indifferenza per le sorti del giudizio di separazione (Tribunale di Milano, 6910/2018). Viene disposto anche per ovviare alle difficoltà causate dal genitore residente all’estero (fatto, di per sé, non inconciliabile con l’affidamento condiviso: Tribunale di Monza, 1628/2019; Cassazione 6535/2019) che si rende irreperibile.
Avv. Sara Mazzocconi