Il Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 gennaio 2019, n. 750 ha stabilito che è legittima l’ordinanza del Sindaco “….”
che ha introdotto una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..
Il potere del Sindaco trova la sua fondatezza nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico finalità riconducibile nell’ambito della materia «tutela della salute».
La giurisprudenza amministrativa per altro aveva già risolto con suoi precedenti (Tar Campania n. 2347/2017) l’annosa disputa sulla effettiva utilità di una politica di restrizione ritenendo incontestabile che, al pari delle altre dipendenze, l’allontanamento del soggetto a rischio dalla fonte che genera il problema patologico rappresenta un efficace deterrente.
La recentissima sentenza del Tar Marche 07-01-2019, n. 12 ha per altro osservato “… può sostenersi che è il legislatore (prima nazionale e poi regionale) ad aver valutato, a monte, che la tutela della salute pubblica, da attuarsi anche attraverso misure di contrasto alla ludopatia (nel senso più lato del termine), possa avvenire mediante limitazioni temporali all’utilizzo delle apparecchiature da gioco e all’accesso alle sale gioco (anche quando questo venga praticato tramite scommesse)” risultando quindi che l’allontanamento del soggetto a rischio dalla fonte che genera il problema sia una preciso indirizzo legislativo.
Tra le altre si segnalano il Cons. Stato Sez. IV, 27/11/2018, n. 6714 e il T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13/11/2018, n. 1632
E’ auspicabile che alla sensibilità mostrata dal legislatore e dai giudici amministrativi si aggiunga quella degli enti locali i quali ben possono attuare seri provvedimenti che possono porre le basi per una lotta sistematica alla ludopatia patologica.
Avv. Stefano Massimiliano Ghio