05 giugno 2019 – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Il mobbing nell’impiego pubblico
Il T.A.R. Lazio Sez. I bis, torna sul tema del mobbing nel rapporto di impiego pubblico e con la sentenza n. 3587 del 18-03-2019 ha ribadito che per aversi mobbing è necessaria la coesistenza di una pluralità di elementi costitutivi ovverosia:
“… a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 4 febbraio 2019, n. 1421) ….”.
I giudici amministrativi quindi confermano l’orientamento giurisprudenziale ormai uniforme (Cass Civ., sez. lavoro, 15 febbraio 2016, n. 2920; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, 4 febbraio 2019, n. 1421; Cons. St., sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1589; Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284; Cons. St., sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282; Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2015 n. 2412; Cons. Stato Sez. VI, 16 aprile 2015 n. 1945; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, 14.11.2018, n. 10977; Cons. Stato, Sez. III, 12 gennaio 2015, n. 28; Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 529; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 26 giugno 2015, n. 8705) secondo il quale “…la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing …. Conseguentemente, un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante ….”.
Va da se che nel caso in cui sussista il fenomeno del mobbing il c.d. “danno – conseguenza”, sia esso consistente nel pregiudizio professionale o in quello fisico (biologico ed esistenziale), dovrà essere provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella categoria del mobbing.