26 Novembre 2019- Avvocato Sara Mazzocconi.- Con l’ordinanza n. 26594 del 2019 la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018 tale per cui l’assegno divorzile ha una funzione puramente assistenziale e pertanto non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta.
Nel caso di specie la Cassazione osserva che la Corte d’appello ha correttamente rilevato che l’eventuale inadeguatezza di mezzi della ricorrente non dipendeva dalla sua incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà, ma al contrario dall’aver liberamente deciso di abbandonare l’occupazione che fino a quel momento le aveva garantito un reddito fisso.
Quanto all’indagine sul contributo fornito dall’istante, le deduzioni difensive e probatorie svolte non hanno dato prova che questa abbia concorso, in maniera rilevante, alla formazione del patrimonio comune e alla cura della famiglia, o che le sue aspettative lavorative siano state sacrificate a vantaggio delle esigenze familiari.
Di qui la conclusione che la decisione di revoca dell’assegno divorzile, disposta dalla Corte di merito, è pienamente rispondente ai parametri dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970, così come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Avvocato Sara Mazzocconi