07 Febbraio 2019 – Avv. Stefania Corvaro
La morte del padre che aiutava economicamente la figlia separata e la nipote minore costituisce una condizione rilevante ai fini della modifica delle condizioni patrimoniali della separazione e giustifica, in senso più favorevole, un aumento dell’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge in favore della moglie e della minore.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 4 febbraio n. 3206/2019.
La pronuncia della Suprema Corte scaturisce dalla richiesta di modifica delle condizioni di separazione consensuale, omologate dal Tribunale nel lontano 2010, avanzata dalla coniuge nei confronti dello sposo.
Il Tribunale, preso atto dell’istanza depositata, accoglieva la domanda e disponeva a carico del marito il versamento di una somma per la moglie e di un’ulteriore contributo per il mantenimento della figlia minore, affidata alla madre, oltre alla somma per fronteggiare le spese straordinarie. Disponendo altresì un percorso terapeutico genitoriale, volto al recupero delle conflittualità tra di essi e nei confronti della figlia minore.
Avverso tale la decisione del Tribunale il coniuge proponeva appello chiedendo il ripristino delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale, nonché l’affidamento congiunto della minore nel rispetto del principio della bigenitorialità e il risarcimento dei danni a carico della moglie per averlo ostacolato nei rapporti tra con la figlia
Il ricorso proposto veniva rigettato dalla Corte di appello di Cagliari che motivava la sua decisione dando rilievo ad alcuni aspetti concreti del rapporto familiare.
Gli aspetti valutati dalla Corte per giungere alla decisione che ha mantenuto le condizioni di separazione definite dal Tribunale sono state: 1) l’apporto economico e morale offerto dal nonno materno alla figlia e alla nipote minore sin dal momento della separazione; 2) l’assenza di possibilità della coniuge di trovare un impiego lavorativo a causa dell’età e della mancanza di attività lavorativa effettivamente svolta fino a quel momento; 3) le esigenze di vita delle minore, ora adolescente, erano diverse rispetto a quelle indicate al tempo della separazione tali da giustificare un aumento del contributo economico.
Il marito decide di impugnare l’ordinanza e ricorrere in Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, dirime la questione pronunciando l’ordinanza n. 3206/2019 con cui rigetta il ricorso e conferma la decisione di secondo grado, fondando la decisione sulle seguenti motivazioni: 1) la morte del padre della ex moglie un elemento sopravvenuto rilevante ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento in favore suo e della figlia minore. La morte infatti, circostanza sopravvenuta alla separazione, non era all’epoca prevedibile, tanto che non era stata oggetto di valutazione in quella sede; 2) la Corte di appello aveva correttamente valutato la conflittualità esistente tra la minore e il padre che influenzava negativamente lo sviluppo della personalità della figlia, escludendo che la condotta della madre determinasse un fenomeno di alienazione parentale ai danni del padre. Quest’ultimo, tra l’altro, dinanzi alle difficoltà insorte nello svolgimento del suo ruolo genitoriale, non tardava a manifestare un comportamento aggressivo.